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Acqua in condominio: prevale il consumo reale o le regole scritte?

La divisione della bolletta dell’acqua tra i condomini può trasformarsi in un terreno minato: si paga per ciò che si consuma davvero o secondo millesimi o regolamenti contrattuali? Tra normativa ambientale, sentenze e abitazioni storiche, ecco cosa serve sapere.

Contatore individuale: legge e buon senso

Se ogni unità dispone di un contatore individuale, la legge prevede che la spesa venga suddivisa in base al consumo reale, misurato via contatori di sottrazione. Questo criterio, oltre a promuovere una maggiore equità, favorisce il risparmio idrico e la riduzione degli sprechi.

Il DPCM del 4 marzo 1996 e il codice dell’ambiente (art. 146, D.lgs. 152/2006) impongono l’installazione dei contatori, anche senza bisogno di approvazione assembleare. Norme di natura pubblicistica e comunitaria che prevalgono persino sul regolamento condominiale.

Nessun contatore? Via libera ai millesimi

In assenza di contatori personali, l’unico criterio legittimo per la ripartizione delle spese resta quello dei millesimi di proprietà, come stabilito dall’articolo 1123 del Codice Civile. Ogni altra modalità – ad esempio la ripartizione “per persona” – è impugnabile, anche se approvata in assemblea, se non supportata da unanimità.

Quando il regolamento entra in conflitto

Il regolamento contrattuale può prevedere criteri diversi, ma in presenza di contatori individuali, la normativa pubblicistica prevale. Una recente sentenza della Corte d’Appello di Milano (luglio 2025) ha confermato che un singolo condomino non può cambiare da solo le regole, anche se installa per primo un contatore. Occorre che tutti aderiscano o si dotino di contatori afferenti al criterio del consumo reale.

Cosa può fare un condomino?

  • Se desideri una ripartizione più equa, proponi, anche singolarmente, l’installazione del contatore all’amministratore.
  • Se l’assemblea la rifiuta, potresti supportare una causa legale: la normativa pubblicistica lo giustifica.
  • In alternativa, attiva un percorso partecipativo: negoziate una delibera assembleare unanime per il passaggio al criterio “a consumo”.
  • Infine, in attesa o in assenza di strumenti tecnici, le spese continueranno a essere divise secondo i millesimi fino a nuova delibera.

Redazione

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