Buon giorno, vi pongo un quesito di difficile soluzione. Sono proprietario, ed abito in un condominio a Mestre. L’amministratore è un ex condomino (non abita più da svariati anni, proprietario, che considero un “fai da te”. Abbiamo scoperto da poco che non possiede i crediti formativi obbligatori annuali previsti dalla legge attuale. Ha dato le dimissioni ed adesso, si è “messo”, in prorogatio “sine die” e siamo in attesa degli sviluppi.
Ma il problema grosso è che ha fatto eseguire delle riparazioni straordinarie considerandole ordinarie, senza farle passare per delibere assembleari. Come la sostituzione/riparazione del tetto a cupola del condominio con guaine ardesiate non protette, come in origine. Risultato, si sfarinano e sgretolano, lasciando nell’ambiente e nelle terrazze sottostanti del materiale grigio e nero, che viene inalato ed impedendo si possa pranzare, nella stagione calda, all’aperto.
Abbiamo avvisato l’ufficio di igiene, che ci ha ” dirottati”, al comune di Venezia. Il quale ha risposto che non sono sue competenze. La domanda è: chi risponde o certifica questa situazione?
Gentile lettore,
la situazione che descrive va affrontata su due piani: gestionale e tecnico-sanitario.
1️⃣ Operato dell’amministratore
L’amministratore non può qualificare come “ordinari” lavori che sono chiaramente straordinari (come rifacimento/copertura tetto) senza delibera assembleare, salvo urgenza. In mancanza, l’assemblea può contestare la spesa, chiederne la ratifica o rifiutarla e valutare responsabilità e revoca. La prorogatio non legittima interventi discrezionali di tale portata.
2️⃣ Difetti e rischi dei lavori
Se i materiali si deteriorano creando dispersioni e possibile rischio, si entra nel campo della responsabilità dell’appaltatore e del direttore lavori (se nominato). Serve una perizia tecnica (ingegnere/architetto) che accerti:
– non conformità dell’opera
– eventuali rischi per salute e sicurezza
3️⃣ Autorità competenti
Per profili igienico-sanitari: ULSS (Servizio Igiene Pubblica)
Per sicurezza e conformità edilizia: Ufficio Tecnico Comunale
Per rischi specifici: anche ARPA può essere coinvolta per verifiche ambientali.
4️⃣ Come agire subito
– Richiedere formalmente assemblea
– Nominare un tecnico per perizia
– Diffidare amministratore e impresa
– Valutare azione legale per ripristino e danni
Qui non è solo “gestione condominiale”: è tutela della salute e responsabilità tecnica. Serve documentare tutto e agire in modo strutturato.
Redazione