La questione sollevata dall’articolo di Informazione Ambiente tocca il cuore economico del condominio moderno. Con l’esplosione delle installazioni solari, spinta anche dalla crisi energetica legata allo Stretto di Hormuz, molti palazzi si sono ritrovati a gestire somme importanti derivanti dallo Scambio sul Posto (SSP) o dalla Vendita dell’energia. La domanda che ha diviso le assemblee per anni è: i soldi del GSE appartengono al condominio come ente o ai singoli condòmini?
Il problema nasce dalla natura “ibrida” dell’impianto: è una parte comune (art. 1117 c.c.), ma produce un reddito o un risparmio individuale. La soluzione della Suprema Corte ristabilisce un principio di equità millesimale che evita arricchimenti ingiustificati. In questa analisi, vedremo come la Cassazione ha stabilito la “destinazione naturale” di questi fondi nel 2026.
Il Principio della Cassazione: Proprietà vs. Gestione
Secondo i giudici di legittimità, bisogna distinguere nettamente tra il risparmio in bolletta e l’incasso monetario.
1. Il Risparmio sulle parti comuni
L’energia prodotta e consumata istantaneamente dal condominio (per ascensore, luci scale, pompe autoclave) riduce la spesa comune. Questo beneficio è automaticamente ripartito tra i condòmini in base ai millesimi di proprietà, poiché abbassa la quota che ognuno deve versare all’amministratore.
2. Gli incentivi e il contributo in conto scambio (L’incasso monetario)
Qui interviene il chiarimento della Cassazione: i proventi erogati dal GSE (come i bonifici per l’eccedenza o gli incentivi del Conto Energia ancora attivi) sono frutti civili della cosa comune.
- A chi spettano? Spettano ai condòmini in proporzione ai loro millesimi di proprietà, salvo diversa convenzione unanime (1000/1000).
- L’uso in bilancio: L’amministratore non può incamerare questi soldi nel fondo cassa generale “senza traccia”. Deve accreditarli ai singoli condòmini o, se l’assemblea delibera in tal senso, usarli per compensare le rate condominiali individuali.
Le conseguenze pratiche per l’Amministratore nel 2026
Dopo questo chiarimento, la gestione della ritenuta d’acconto (di cui abbiamo parlato in precedenza) e dei flussi finanziari del fotovoltaico diventa più rigorosa:
- Rendicontazione Trasparente: L’amministratore deve creare una voce specifica nel rendiconto per gli incassi GSE, mostrando chiaramente quanta parte spetta a ciascuna unità immobiliare.
- I condòmini dissenzienti: Se l’impianto è stato installato solo da un gruppo di condòmini (innovazione gravosa o voluttuaria ex art. 1121 c.c.), i proventi spettano esclusivamente a chi ha sostenuto la spesa, escludendo chi ha rinunciato a partecipare.
- Digitalizzazione: L’uso di portali come MioCondominio diventa fondamentale per permettere a ogni condòmino di vedere in tempo reale i crediti maturati grazie al sole.
Il sole è di tutti (secondo millesimi)
In conclusione, la sentenza della Cassazione commentata da Informazione Ambiente mette fine a anni di incertezze. Nel 2026, con l’avvento delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), questo principio sarà la base su cui costruire il riparto dei benefici economici.
La serietà di un condominio si vede dalla capacità di gestire queste entrate extra senza generare contenziosi. Assicuratevi che il vostro amministratore stia applicando correttamente i millesimi e che ogni centesimo prodotto dal vostro tetto sia accreditato correttamente.
Il vostro amministratore ha già predisposto la tabella di riparto per i proventi del fotovoltaico? Siete d’accordo sull’utilizzare questi incassi per abbattere le spese di manutenzione straordinaria?
Raccontateci la vostra opinione nei commenti! La corretta gestione dei proventi green è il primo passo verso un condominio sostenibile. Se desiderate un modello di verbale per deliberare la destinazione degli incentivi GSE, iscrivetevi alla nostra newsletter gratuita.
Redazione