La lotta alle barriere architettoniche nei condomìni fa un ulteriore e definitivo passo in avanti grazie alla giurisprudenza di legittimità. Con una recente pronuncia, la Corte di Suprema di Cassazione (Seconda Sezione Civile, Ordinanza n. 23484 del 18 luglio 2026) ha messo la parola fine a una lunga contesa giudiziaria nata attorno all’installazione di un ascensore esterno in un edificio di Caorle, ribadendo con forza che il diritto all’accessibilità calpestatore di barriere fisiche gode di una tutela rafforzata che supera quasi ogni ostacolo regolamentare.
I fatti: la battaglia contro l’ascensore esterno e la difesa dei poggioli
La vicenda trae origine dall’impugnazione di una delibera assembleare adottata nel settembre del 2017 da parte di alcuni condòmini, i quali avevano contestato l’approvazione del progetto per la realizzazione di un impianto ascensore esterno finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche.
I ricorrenti lamentavano la violazione delle norme sulle parti comuni (artt. 1102, 1117 e 1120 c.c.) e del regolamento condominiale, sostenendo che l’opera avrebbe compromesso la funzione originaria d’affaccio dei poggioli, trasformandoli di fatto in mere passerelle di transito. Sia in primo grado (Tribunale di Pordenone) che in appello (Corte d’appello di Trieste), le pretese dei condòmini erano state respinte integralmente. Da qui il ricorso in Cassazione.
I pilastri della decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso dei condòmini, fondando la propria decisione su tre princìpi cardine:
Il bilanciamento con il principio di solidarietà: L’installazione dell’ascensore per rimuovere le barriere architettoniche rientra nei diritti dei singoli condòmini ai sensi dell’articolo 1102 del codice civile e della legge n. 13 del 1989. Un eventuale impatto negativo sulla destinazione d’uso o sulla funzione d’affaccio dei poggioli (ridotta a un mero affievolimento) deve cedere il passo di fronte al principio di solidarietà condominiale e all’interesse generale all’accessibilità.
La portata dello ius superveniens (D.L. Semplificazioni): La Corte ha ricordato l’applicazione dell’articolo 2 della legge n. 13 del 1989, come novellato dal D.L. n. 76 del 2020 (convertito in Legge n. 120 del 2020). Questa normativa stabilisce che le opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche non sono in alcun caso di carattere voluttuario e incontrano come unico limite insuperabile il pregiudizio per la stabilità o per la sicurezza del fabbricato (art. 1120, comma 4, c.c.), escludendo invece che possano bloccarle i divieti relativi all’alterazione del decoro architettonico o alla parziale inservibilità per singoli condòmini.
L’accessibilità come “qualitas essenziale”: Richiamando storiche pronunce della Corte Costituzionale (come la sentenza n. 167 del 1999), la Cassazione ha ribadito che rimuovere gli ostacoli alla mobilità dei disabili e delle persone con ridotta capacità motoria rappresenta un dovere collettivo. L’accessibilità è diventata una qualitas essenziale degli edifici privati che opera persino in deroga alle ordinarie norme condominiali.
I quorum assembleari rispettati
Un ulteriore profilo affrontato dai giudici ha riguardato le maggioranze necessarie per l’approvazione dell’opera. La Corte ha confermato che, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 13 del 1989 e dell’articolo 1136, secondo comma, c.c., l’intervento necessita del voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio (500 millesimi). Nel caso di specie, l’opera era stata approvata con l’assenso di proprietari pari a ben 566 millesimi, superando ampiamente e senza problemi la soglia richiesta dalla legge.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità.
Il consiglio di “Benvenuti in Condominio”: I tentativi di bloccare l’installazione di un ascensore destinato all’abbattimento delle barriere architettoniche invocando il decoro o limitazioni minori dei poggioli sono destinati a fallire: la giurisprudenza tutela in modo inderogabile il diritto all’accessibilità e alla mobilità.
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Solidarietà sociale, tutela della salute e diritto all’accessibilità rappresentano i confini invalicabili entro cui si muove la moderna gestione della convivenza in condominio!
Redazione
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