La questione della durata dell’incarico dell’amministratore di condominio rappresenta, da oltre un decennio, uno dei temi più dibattuti e controversi nelle aule giudiziarie e tra gli addetti ai lavori. Nonostante la riforma del 2012 avesse l’obiettivo di fare chiarezza, il panorama interpretativo rimane frammentato, alimentando dubbi sia tra i professionisti che tra i condòmini.
La durata
Pre riforma legge 220/12 (quindi prima della storica data 18/6/13) chi veniva nominato amministratore di condominio lo era per UN SOLO anno decorso il quale o veniva riconfermato (almeno 500 millesimi e la maggioranza intervenuti) o cambiato (nominando un altro, sempre, con almeno 500 millesimi e la maggioranza intervenuti) oppure se non riconfermato né sostituito rimaneva in prorogatio retribuita fino a sostituzione con altro amministratore o sua riconferma.
Cosa succede dopo il 18/6/13?
Il mondo del condominio, com’era intuibile, ha iniziato a dire la sua così si è sentito parlare di 2 anni , 1 anno, 1+1,… Sta di fatto che ci si domanda qual è oggi la risposta “giusta”?
L’ attuale giurisprudenza che potrei definire, ahimè, da maggioritaria a “quasi” consolidata (io mi ero schierato con quella parte della dottrina, e giurisprudenza, che ormai, oggi come oggi, è “di nicchia”) è concorde che la nomina sia annuale tacitamente riconfermata per un solo anno e dopo quest’ultimo o si rinomina ex novo l’amministratore (almeno 500 millesimi e la maggioranza intervenuti) o un altro amministratore (stesso quorum) o rimane il precedente in una prorogatio “limitata” e soprattutto gratuita.
Questa situazione, personalmente, la considero assolutamente non vantaggiosa per nessuno, benché esistano delle scappatoie a questo “stallo”.
Vi sono in merito diverse correnti di pensiero, tra cui quella emersa sia in dottrina che in alcune sentenze rimaste minoritarie dell’incarico annuale tacitamente riconfermato “sine die” quindi l’assemblea avrebbe sempre il potere di revocare il mandato all’amministratore, in qualsiasi momento, ma in difetto di nomina di altro amministratore, con il quorum previsto, rimarrebbe sempre e pienamente riconfermato il precedente (tranne quindi per dimissioni e revoca).
Aldo Barile