Esistono persone che credono che il diritto condominiale sia sempre univoco e che qualsiasi argomento riguardante il mondo del condominio sia ben delineato da un unico pensiero, sia nella dottrina che nella giurisprudenza, ma non è così.
Spesso ci si trova in situazioni sinusoidali, con un’alternanza di sentenze pro e contro, e poi si delinea l’idea che viene sempre seguita per anni, o decenni, e che potrebbe rimanere consolidata o, nel tempo, cambiare.
Con questa premessa, possiamo esaminare alcuni argomenti che possono essere utili per gli amministratori di condominio, o appassionati condominialisti, ma che possono interessare anche i condòmini.
Il primo argomento riguarda la durata della carica dell’amministratore di condominio.
Prima della riforma legge 220/12 (quindi prima del 18 giugno 2013) chi veniva nominato amministratore di condominio lo era per un solo anno decorso il quale veniva riconfermato (almeno 500 millesimi e la maggioranza intervenuti), cambiato (nominando un altro, sempre, con almeno 500 millesimi e la maggioranza intervenuti) oppure, se non riconfermato né sostituito, rimaneva in prorogatio retribuita fino a sostituzione con altro amministratore o sua riconferma.
Cosa succede dopo il 18/6/13?
L’attuale giurisprudenza è concorde che la nomina sia annuale con il tacito rinnovo per un solo anno e dopo quest’ultimo o si rinomina ex novo l’amministratore (almeno 500 millesimi e la maggioranza intervenuti), un altro amministratore (stesso quorum) o rimane il precedente in una prorogatio “limitata” e soprattutto gratuita.
Aldo Barile