sabato, 11 luglio 2026

Pillola didattica: Quorum nomina/conferma

pillola

Nel complesso scenario della gestione condominiale, uno dei temi che continua a generare accesi dibattiti tra addetti ai lavori, giuristi e amministratori riguarda la soglia deliberativa necessaria per l’incarico dell’amministratore. Nello specifico, ci si interroga se esista una reale distinzione di quorum tra la nomina ex novo e la conferma dello stesso professionista al termine del suo mandato.

Lo status quo post-riforma: una continuità normativa

È opportuno premettere che l’entrata in vigore della Legge 220/2012, avvenuta il 18 giugno 2013, non ha apportato variazioni sostanziali in merito alla disciplina dei quorum per la nomina dell’amministratore. Né la dottrina né la giurisprudenza hanno registrato mutamenti di rotta significativi rispetto al passato.

La riforma ha lasciato intatto il quadro normativo, alimentando però, nel corso degli anni, diverse correnti interpretative. Nonostante l’assenza di modifiche legislative dirette, si è consolidata una prassi giurisprudenziale che, pur essendo oggetto di critica da parte di alcuni esperti, è diventata ormai l’orientamento dominante.

La diatriba sui quorum: 500 o 333 millesimi?

Il fulcro della questione risiede nella corretta interpretazione dell’articolo 1136 del Codice Civile. Il dibattito si è polarizzato su due fronti contrapposti:

  • L’orientamento maggioritario (ormai consolidato): La giurisprudenza prevalente sostiene che non vi sia alcuna distinzione di natura sostanziale tra la nomina iniziale e la conferma. Pertanto, in entrambi i casi, l’assemblea è validamente costituita e delibera solo se viene raggiunto il quorum deliberativo previsto dall’articolo 1136, comma 2, ovvero: la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresenti almeno 500 millesimi (la metà del valore dell’edificio).
  • L’orientamento minoritario (di nicchia): Una parte della dottrina, con cui chi scrive ha spesso espresso simpatia intellettuale, ritiene che per la conferma dell’amministratore in carica potrebbe essere sufficiente il quorum ridotto previsto per la seconda convocazione, ovvero almeno 333 millesimi (un terzo dei partecipanti) e la maggioranza degli intervenuti.

Chi sostiene quest’ultima tesi ritiene che la “conferma” non equivalga a una nuova nomina, bensì a una prosecuzione dell’incarico, meritevole di una soglia deliberativa più agevole per evitare situazioni di stallo gestionale.

Considerazioni critiche e prospettive future

L’attuale rigore interpretativo che impone sempre i 500 millesimi, indipendentemente dal fatto che si tratti di un amministratore uscente o di un nuovo candidato, appare a molti osservatori come una complicazione burocratica non necessaria. Questa rigidità, di fatto, rende complesso il rinnovo dei mandati e rischia di paralizzare l’attività condominiale in contesti assembleari dove il raggiungimento della metà dei millesimi rappresenta un ostacolo insormontabile.

Personalmente, considero tale impostazione una limitazione all’autonomia assembleare, priva di reali vantaggi per la compagine condominiale. La complessità del sistema attuale spinge spesso gli amministratori e i condòmini a cercare soluzioni alternative o “scappatoie” per evitare l’empasse che si verrebbe a creare in caso di mancato raggiungimento della maggioranza assoluta.

Tuttavia, la necessità di superare tali blocchi ha dato vita a prassi interpretative e strategie operative molto interessanti. Sarà proprio il tema di queste “vie d’uscita” e delle soluzioni pratiche adottate per gestire il rinnovo dell’amministratore l’oggetto della prossima riflessione, dove analizzeremo come la prassi tenti di superare le rigidità normative.

Aldo Barile

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