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Ponteggi e ladri in condominio: chi paga i danni durante i lavori

Quando si avviano lavori di ristrutturazione in condominio, il ponteggio è una presenza inevitabile: utile per rifare facciate, tetti, grondaie, ma anche — purtroppo — un invito involontario ai ladri. Negli ultimi anni sono aumentati i furti condominiali commessi proprio grazie all’accesso facilitato dai ponteggi, specie nei grandi centri urbani.

La domanda che sorge in questi casi è sempre la stessa: chi paga i danni se un ladro entra in casa salendo dal ponteggio? È responsabile la ditta, il condominio, l’amministratore o resta tutto a carico del singolo condomino derubato?

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (ottobre 2025) ha ribadito i confini di queste responsabilità, chiarendo un principio importante: il condominio e l’impresa devono adottare tutte le misure di sicurezza idonee a prevenire intrusioni, ma non rispondono automaticamente di ogni furto se non c’è colpa accertata. In questo articolo analizziamo cosa prevede la legge, i casi più frequenti e le soluzioni pratiche per ridurre rischi e conflitti.

Che cosa dice la Cassazione: quando il condominio risponde dei furti dai ponteggi

La Corte di Cassazione, con una serie di sentenze culminate nella n. 28704/2025, ha affrontato la questione dei furti avvenuti tramite ponteggi installati per lavori condominiali. Il principio espresso è netto: la responsabilità civile nasce solo se vi è una condotta omissiva o negligente nella gestione del cantiere.

Ciò significa che:
– il condominio può essere ritenuto corresponsabile se non ha preteso adeguate misure di sicurezza dall’impresa;
– la ditta appaltatrice risponde se non ha recintato, illuminato o vigilato il ponteggio secondo le norme;
– il singolo condomino può agire contro entrambi se dimostra che la mancanza di cautele è stata causa diretta del furto.

L’obbligo di custodia non è assoluto

La Cassazione chiarisce che il ponteggio non è un “bene in custodia” in senso stretto, ai sensi dell’art. 2051 c.c., perché è un’opera temporanea destinata ai lavori. Tuttavia, la ditta deve garantire che non diventi fonte di pericolo prevedibile. Se il furto è stato reso possibile da un ponteggio facilmente accessibile, non chiuso, senza luci o cartelli, la colpa può essere ravvisata.

Il condominio ha un dovere di vigilanza

Anche il condominio, per mezzo dell’amministratore, deve esercitare un controllo minimo. La Cassazione parla di “obbligo di cooperazione prudenziale”: l’amministratore deve verificare che il contratto con la ditta preveda le misure di sicurezza e che esse siano effettivamente rispettate. In caso contrario, può rispondere in sede civile per omessa vigilanza.

Che cosa deve fare l’amministratore prima di montare i ponteggi

La delibera assembleare e la clausola di sicurezza

Ogni intervento straordinario, come il rifacimento facciate o tetti, deve essere approvato dall’assemblea con maggioranze previste dall’art. 1136 c.c. È buona prassi che la delibera includa anche una clausola di sicurezza, con obbligo per la ditta di adottare misure specifiche: illuminazione notturna, chiusura con rete metallica o pannelli, segnaletica visibile, serrature ai piani bassi.

L’amministratore deve chiedere all’impresa di presentare il Piano Operativo di Sicurezza (POS) e il DURC, nonché una copia della polizza assicurativa contro danni a terzi. In caso di furti, questi documenti sono fondamentali per attribuire correttamente le responsabilità.

Contratti e assicurazioni

Il contratto tra condominio e impresa deve specificare:
– l’obbligo della ditta di mettere in sicurezza il cantiere;
– la responsabilità in caso di omissione;
– l’assicurazione per danni a terzi o a beni privati.

Molte compagnie offrono oggi polizze “furto da ponteggio”, stipulabili dal condominio o dal singolo condomino. Il costo medio si aggira sui 150–300 euro per sei mesi di lavori, con massimali fino a 50 mila euro.

Esempio concreto: il caso di Torino

In un condominio torinese del centro, durante il rifacimento delle facciate, una serie di furti ha colpito tre appartamenti ai piani alti. I ladri avevano usato il ponteggio come scala, scardinando le finestre. L’assicurazione della ditta ha negato il risarcimento, sostenendo che il furto era “evento doloso di terzi”.

Il giudice di primo grado ha respinto la domanda dei condomini, ma la Corte d’Appello e infine la Cassazione hanno parzialmente ribaltato la decisione: l’impresa è stata ritenuta responsabile per omessa vigilanza perché il ponteggio era rimasto accessibile anche di notte, senza barriere né luci di sicurezza.

Il condominio, invece, è stato ritenuto non colpevole perché aveva chiesto più volte alla ditta di intervenire. Questo caso ha fissato un precedente importante: la responsabilità si misura sulla diligenza concreta, non sulla semplice proprietà del cantiere.

Come prevenire i furti in condominio durante i lavori

Chiudere e segnalare il ponteggio

Il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) impone che ogni cantiere sia recintato, segnalato e, quando possibile, sorvegliato. I ponteggi accessibili dalle aree pubbliche devono essere chiusi da reti o pannelli resistenti. L’amministratore deve pretendere la conformità alle norme UNI EN 12810 e 12811, che regolano i requisiti tecnici di montaggio e sicurezza.

Illuminazione e telecamere

L’installazione di sensori di movimento e luci temporizzate può scoraggiare intrusioni. In alcuni condomìni si stanno adottando mini telecamere temporanee (a norma privacy, segnalate con cartello), gestite dalla ditta o dall’amministratore.

Coinvolgere i condomini

Ogni condomino deve partecipare: chiudere tapparelle, finestre, informare l’amministratore di comportamenti sospetti. La Cassazione ricorda che la sicurezza condominiale è una responsabilità diffusa, non un compito esclusivo dell’impresa.

L’aspetto assicurativo: chi copre i danni

In caso di furto, l’assicurazione dell’impresa interviene solo se il contratto lo prevede espressamente. In mancanza, resta possibile il ricorso contro il condominio, che a sua volta può rivalersi sulla ditta se dimostra la colpa.

Le polizze globali fabbricati, oggi diffuse, coprono spesso anche i furti in cantiere. L’amministratore dovrebbe verificare con il broker se la copertura include il periodo dei lavori e se il rischio “ponteggi” è contemplato.

La responsabilità della ditta appaltatrice secondo il Codice civile

Gli articoli chiave sono:
art. 1655 c.c. (contratto d’appalto): l’appaltatore è tenuto a eseguire l’opera a regola d’arte e risponde dei danni causati da sua negligenza;
art. 2043 c.c. (responsabilità aquiliana): chiunque cagiona danno ingiusto ad altri con dolo o colpa è tenuto al risarcimento;
art. 2051 c.c. (responsabilità da custodia): può applicarsi se il ponteggio è sotto controllo esclusivo dell’impresa.

Secondo la Cassazione (sent. n. 28704/2025), “la ditta che lascia accessibili i ponteggi anche di notte, senza sistemi di chiusura o vigilanza, risponde del danno per colpa grave”.

L’amministratore tra due fuochi: prudenza e obblighi

L’amministratore si trova in posizione delicata: rappresenta i condomini ma firma i contratti con le imprese. Deve quindi conciliare l’esigenza di risparmio con quella di sicurezza.

È consigliabile:
– richiedere preventivi comparativi che includano le misure di sicurezza;
– convocare un’assemblea straordinaria se sorgono problemi durante i lavori;
– verbalizzare ogni comunicazione alla ditta.

Una negligenza documentata può esporlo a responsabilità professionale, anche penale, se un danno deriva da sua omissione di controllo.

Come si applica in assemblea condominiale

L’assemblea può deliberare:

  1. di integrare il contratto con una clausola di sicurezza;
  2. di nominare un referente condominiale per i rapporti con la ditta;
  3. di approvare l’installazione temporanea di telecamere o luci notturne;
  4. di accantonare un fondo per coprire eventuali franchigie assicurative.

Le decisioni vanno prese a maggioranza ordinaria (art. 1136 c.c.), ma se comportano modifiche strutturali o spese straordinarie serve la maggioranza qualificata.

Esempio pratico: cosa fare se si subisce un furto

  1. Denuncia immediata alle autorità, indicando che l’accesso è avvenuto tramite ponteggio condominiale.
  2. Comunicazione scritta all’amministratore, chiedendo di informare la ditta e la compagnia assicurativa.
  3. Raccolta di prove: foto, testimonianze, eventuali segnalazioni precedenti di pericolo.
  4. Verifica del contratto e del POS della ditta per individuare eventuali omissioni.
  5. Richiesta risarcitoria formale, assistiti da un legale o associazione di tutela.

Conclusione: prevenire costa meno che risarcire

La sentenza della Cassazione del 2025 chiude un lungo dibattito, ma apre una riflessione più ampia: la sicurezza in condominio non è una formalità, è un investimento collettivo. Ogni ponteggio rappresenta un rischio, e ridurlo è nell’interesse di tutti.

Il condominio che pianifica, vigila e si assicura non solo evita contenziosi, ma rafforza la fiducia tra i residenti. E quando la fiducia cresce, anche il valore degli immobili segue.

Domande frequenti

Chi risponde se un ladro entra dai ponteggi durante lavori condominiali?
Risponde chi ha omesso le misure di sicurezza: di solito la ditta, ma anche il condominio se non ha vigilato.

L’amministratore è sempre responsabile?
No, solo se non ha controllato che la ditta rispettasse gli obblighi contrattuali di sicurezza.

Il singolo condomino può assicurarsi?
Sì, con una polizza “furto in abitazione” che copra anche accessi da ponteggi condominiali.

Serve una delibera per installare telecamere durante i lavori?
Sì, va approvata in assemblea e segnalata ai sensi del GDPR.

Hai vissuto episodi di furti durante i lavori nel tuo condominio? Raccontaci la tua esperienza nei commenti o scrivi alla redazione di Benvenuti in Condominio.
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Redazione

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