Buongiorno,
abito in un condominio dove il proprietario dell’ immobile ha affittato il suo locale ad un bar che tiene aperto dalle 18 alle 2 di notte e oltre. Antecedentemente era adibito ad abbigliamento.
I gestori utilizzano uno strumento musicale ad alto volume; con un nostro fonometro abbiamo constatato che supera anche i 60 d.b. Addirittura occupa uno spazio condominiale.
Abbiamo interpellato l’amministratore, tutti gli enti comunali, fin dal 2017, ad ora pochissima miglioria, tiene aperto per tutta la settimana, il proprietario a suo tempo è stato informato, abbiamo avuto un incontro nell’ufficio dell’amministratore, avevano detto che era stato fatta l’ insonorizzazione, non ci hanno fatto visionare i documenti.
Arpa ha fatto i rilievi ed essendo non in regola ha suggerito il rimedio.
Tutto disatteso. Abbiamo denunciato alla polizia di stato, il giudice ha dato una multa ma, continuano con il loro modus operandi.
Abbiamo informato il prefetto,il quale delega al comune la soluzione, mentre questo riporta al prefetto lo stesso compito.
Cosa ci consigliate per sanare tale situazione? Dobbiamo per forza andare per via legale? Potreste per favore spedire il regolamento sia per la responsabilità dell’ amministratore che quello comunale?
Gentile Sig.ra,
la situazione che descrive integra più profili giuridici. Le immissioni sonore superiori ai limiti di legge violano l’art. 844 c.c. e la normativa speciale in materia acustica (L. 447/1995, DPCM 5/12/1997). L’occupazione dello spazio condominiale, se priva di titolo, costituisce abuso sulle parti comuni. L’amministratore ha il dovere di tutelare i condomini e di attivarsi, diversamente può essere ritenuto responsabile per inerzia (art. 1130 e 1129 c.c.).
Considerato che i tentativi con enti e autorità non hanno sortito effetti, la strada più efficace è un ricorso giudiziario d’urgenza ex art. 700 c.p.c., per ottenere un’ordinanza che obblighi il bar e il proprietario:
- al rispetto dei limiti acustici e all’esecuzione delle opere di insonorizzazione;
- alla cessazione dell’uso illecito delle parti comuni;
- al risarcimento dei danni subiti.
In parallelo, è utile deliberare in assemblea un’azione legale condominiale e formalizzare la diffida al proprietario e al gestore.
Per quanto riguarda i regolamenti:
- Responsabilità amministratore: art. 1129 e 1130 c.c., DM 140/2014;
- Regolamento comunale sul rumore: va richiesto direttamente al Comune (ufficio ambiente/attività produttive), perché varia da città a città.
La via legale, purtroppo, appare oggi la soluzione più rapida ed efficace per interrompere la situazione di abuso.
Redazione