Roma, 03/03/2026 – Il ritiro della Proposta di Legge A.C. 2692, presentata alla Camera dei Deputati a prima firma dell’On. Elisabetta Gardini e sottoscritta da altri parlamentari, riapre il confronto sulla disciplina dell’amministratore di condominio.
Sul punto interviene il Movimento Amministratori e Proprietari d’Immobili (MAPI), che propone un’impostazione riformatrice fondata sulla natura civilistica dell’istituto e sulla centralità del rapporto contrattuale.
Secondo MAPI, il dibattito non può prescindere da un chiarimento sistemico: l’amministratore di condominio è figura di diritto civile. La sua legittimazione deriva dalla nomina assembleare e il controllo di legittimità sull’incarico e sulla permanenza dei requisiti spetta ai condòmini e, in caso di controversia, al giudice ordinario.
“L’amministratore non è titolare di una funzione pubblica in senso proprio né opera in forza di un’autorizzazione amministrativa – dichiara l’Avv. Gerardo Michele Martino, Presidente MAPI –. Pur svolgendo attività che possono avere riflessi esterni e rapporti con la pubblica amministrazione, la sua posizione resta quella di mandatario fiduciario. Spostare l’asse verso modelli autorizzativi o verso registri pubblici significa alterare la natura dell’istituto”.
L’associazione riconosce che la A.C. 2692 ha avuto il merito di riportare al centro dell’attenzione parlamentare il tema della professionalità e della trasparenza nella gestione condominiale. Tuttavia, secondo MAPI, il percorso della proposta ha evidenziato i limiti di un’impostazione orientata verso logiche para-abilitative non pienamente compatibili con la struttura privatistica dell’amministrazione condominiale.
“La qualità della gestione non si garantisce attraverso nuovi meccanismi abilitanti – prosegue Martino – ma rendendo effettive e verificabili le regole già previste dall’ordinamento, rafforzando la centralità del contratto di amministrazione condominiale e il controllo assembleare”.
MAPI richiama inoltre il perimetro costituzionale entro cui si colloca la disciplina condominiale, con riferimento ai principi di autonomia privata e libertà di iniziativa economica sanciti dall’articolo 41 della Costituzione. In tale prospettiva, ogni intervento legislativo deve risultare coerente con l’impianto codicistico e rispettare il principio di invarianza finanziaria, evitando nuovi oneri per la finanza pubblica.
Il condominio rappresenta una componente strutturale del patrimonio immobiliare italiano e coinvolge milioni di cittadini. Per questo, secondo l’associazione, la riforma dell’amministratore non può essere episodica né frammentaria, ma deve essere organica, sistemica e sostenibile.
MAPI rende noto di aver già elaborato una propria proposta di riforma del condominio, costruita nel rispetto della natura civilistica dell’istituto e orientata a rafforzare trasparenza, effettività dei requisiti e stabilità del rapporto contrattuale.
“Il ritiro della A.C. 2692 può rappresentare l’inizio di una nuova fase – conclude Martino –. MAPI è pronta a confrontarsi con il legislatore e con le Commissioni parlamentari competenti per contribuire a una disciplina equilibrata, coerente con il diritto civile italiano e capace di prevenire il contenzioso senza introdurre sovrastrutture pubblicistiche”.
Ufficio Stampa-Mapi
COMUNICATO STAMPA