Esistono persone che credono che il diritto condominiale sia sempre univoco e che qualsiasi argomento riguardante il mondo del condominio sia ben delineato da un unico pensiero, sia nella dottrina che nella giurisprudenza, ma non è così. Può esserci utile per gli amministratori di condominio, o appassionati condominialisti, ma che può interessare anche coloro che si trovano dall’altra parte, i condòmini. Questo intervento riguarda le scappatoie per superare la barriera imposta dal quorum deliberativo sia per la durata che per la nomina/conferma dell’amministratore di condominio.
La riforma del 2012
Possiamo dire che, tra pre riforma legge 220/12 (quindi prima della storica data 18/6/13) e post, anche su questo argomento qualcosina, indirettamente e direttamente, è uscita fuori. Ad esempio cosa? La nomina – post riforma – è nulla se l’amministratore non presenta un preventivo analitico del suo compenso.
Ma cosa cambia tra una delibera annullabile e una nulla?
L’attuale giurisprudenza è concorde nel dire che le delibere con vizi/anomalie/ecc…, di default, sono annullabili e solo quando ci si trova in “rare e gravi” situazioni allora le delibere sono invece nulle.
Tra queste rare e gravi situazioni non c’è l’errore, “una tantum”, della delibera con quorum sbagliati quindi, in parole povere, se l’assemblea, anche in assenza del quorum deliberativo per durata e conferma/nomina, facesse verbalizzare che il Sig. X Y è nominato amministratore di condominio (anche con un quorum inferiore) lo stesso, decorsi i 30 giorni, sarebbe a tutti gli effetti amministratore come se fosse stato nominato col quorum corretto.
Questa scappatoia ovvero approvare, consapevolmente o inconsapevolmente, un qualcosa con quorum inferiori, se non impugnata nelle forme e nei termini (se ne parlerà anche di questo in prossimi post), porta – di fatto – a “sanare” situazioni di stallo.
Aldo Barile