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Pillola didattica: la spese dell’inquilino nel commerciale/non abitativo

Il diritto condominiale non è sempre univoco e qualsiasi argomento riguardante questo mondo non è sempre ben delineato da un unico pensiero, sia nella dottrina che nella giurisprudenza. Spesso ci si trova in situazioni sinusoidali, con un’alternanza di sentenze pro e contro, e poi si delinea l’idea che viene sempre seguita per anni, o decenni, e che potrebbe rimanere consolidata o, nel tempo, cambiare.

Le locazioni commerciali

Alcuni credono erroneamente che, a parte la prima colonna del riparto consuntivo (spese generali e non spese proprietà, come oggetto di trattazione della precedente pillola), tutto il resto sia addebitabile all’inquilino. Ma spesso non è così.

Ricordo che solo la 392/78 precisa, per legge, quali spese massime si possono addebitare (quindi potrebbero essere inferiori). Spese addebitabili a chi utilizza l’immobile, pagando il canone (Art. 9 legge 392/78) mentre in tutti gli altri casi c’è la libera contrattazione delle parti. Sì, è proprio così nell’abitativo, dal ’98 in poi, gli oneri accessori (o spese ripetibili) sono lasciate al singolo contratto (sarà oggetto di future pillole). Questo è un principio generale che ha delle eccezioni.

Quindi quali spese, al massimo, possono essere addebitate all’inquilino nelle locazioni commerciali?

Non oltre quelle di cui art. 9 legge 392/78 quindi:

  • pulizia
  • funzionamento e manutenzione ordinaria ascensore
  • fornitura acqua
  • energia elettrica
  • riscaldamento
  • condizionamento
  • spurgo pozzi
  • fornitura altri servizi comuni
  • 90% portineria

Aldo Barile

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