In base alla giurisprudenza più recente, lo stalking può configurarsi non solo tra individui, ma coinvolgere anche l’intero condominio. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 20895 del 7 aprile 2011 ha stabilito che atti persecutori diretti anche verso persone diverse, ma che generano un effetto di ansia, paura o modifiche nella vita di tutti i condomini, possono essere riconducibili al reato di stalking condominiale.
Ciò significa che anche quando il molestatore agisce singolarmente, i suoi comportamenti lesivi possono danneggiare la serenità di più condomini, rendendo penalmente rilevante l’intero contesto abitativo.
Quali condotte rientrano nello stalking condominiale?
Gli atti persecutori in condominio possono manifestarsi attraverso:
- Rumori intensi e volontari o appostamenti nei corridoi;
- Offese, insulti o minacce verbali;
- Telefonate, citofonate o messaggi molesti;
- Diffusione di falsità, pettegolezzi o immagini senza consenso;
- Danneggiamenti agli oggetti o all’immobile comune.
Importante: non bastano fastidi o disagi occasionali per configurare il reato. È necessario che emerga uno stato d’ansia grave, un timore fondato per l’incolumità o una modifica delle abitudini di vita delle vittime.
La normativa e le pene previste
Il reato è disciplinato dall’art. 612‑bis del Codice Penale, che sanziona chi, con condotte reiterate di molestia o minaccia, provoca:
- uno stato permanente di ansia o paura,
- un legittimo timore per l’incolumità propria o di un prossimo,
- o costringe alla modifica delle proprie abitudini di vita.
La pena prevista varia da 6 mesi a 6 anni e 6 mesi, con aggravanti se sussistono recidive o condizioni aggravanti.
Come difendersi se si è vittime collettive di stalking condominiale
1. Raccogliere prove
Documentare ogni episodio è fondamentale:
- annotare date, orari e descrizioni dettagliate;
- conservare messaggi scritti o vocali offensivi;
- registrare rumori o appostamenti, se fatto entro i limiti della privacy;
- coinvolgere altri condomini come testimoni.
2. Denuncia o querela
La violazione può essere denunciata alle forze dell’ordine o in Procura. In presenza di recidiva o di comportamento già ammonito, la procedibilità diventa d’ufficio, senza necessità di querela da parte della vittima.
3. Ammonimento del Questore
Si può richiedere un ammonimento formale del Questore che invita lo stalker a cessare immediatamente ogni comportamento persecutorio. Non serve un avvocato ed è gratuito; in caso di reiterazione, diventa procedibile d’ufficio e aggravata la pena.
4. Misure cautelari e civili
Nei casi più gravi possono essere richieste misure come:
- divieto di avvicinamento al condominio o alle vittime,
- allontanamento obbligato e obbligo di dimora altrove,
- risarcimento dei danni, anche in sede civile, per pregiudizi morali, esistenziali o biologici.
Lo stalking condominiale può coinvolgere in modo collettivo l’intero condominio, non soltanto singoli individui. Quando i comportamenti persecutori provocano ansia grave, paura o alterazione delle abitudini di vita, il reato può configurarsi anche a danno di tutti i condomini. Per difendersi, documentazione accurata, denunce tempestive, eventuale ammonimento e possibili misure restrittive rappresentano gli strumenti chiave per tutelare la serenità dell’intero complesso residenziale.
Redazione