ADDIO ALLE CONVOCAZIONI VIA E-MAIL: SE L’AMMINISTRATORE USA LA POSTA ELETTRONICA SEMPLICE, LA DELIBERA È ILLEGITTIMA
Mandare un’e-mail ordinaria o un messaggio di posta elettronica semplice per avvisare i condòmini di una riunione imminente è una prassi diffusissima, economica e veloce. Ma è anche una scorciatoia rischiosissima che espone l’intero condominio al rischio di vedersi annullare tutte le decisioni prese.
A ribadirlo con forza è il Tribunale di Paola (giudice monocratico dott.ssa Federica Laino) con la netta Sentenza n. 800 del 23 luglio 2026, che ha accolto l’impugnazione di una condomina, azzerando una delibera assembleare viziata da difetti di convocazione.
Il caso: la delibera d’urgenza e la condomina “dimenticata”
La controversia nasce dall’impugnazione di una delibera assembleare adottata nel giugno del 2020, con cui il condominio aveva approvato a maggioranza interventi urgenti per il ripristino della rete fognaria e la riattivazione delle utenze idriche ed elettriche.
Una delle comproprietarie dell’immobile aveva citato in giudizio il condominio lamentando un vizio formale insanabile: non aveva mai ricevuto alcuna convocazione ufficiale tramite le forme previste dalla legge, scoprendo dell’avvenuta assemblea solo casualmente frugando nella propria casella di posta elettronica e trovando il verbale già approvato. L’amministratore si era difeso sostenendo che l’invio fosse avvenuto via e-mail su indicazione intercorsa in precedenza e che, comunque, l’elenco dei condòmini assenti mancante nel verbale costituisse una mera irregolarità.
L’e-mail ordinaria non prova la ricezione (e la deroga non vale)
Il Tribunale di Paola ha affrontato la questione richiamando i principi più recenti e rigorosi della giurisprudenza di legittimità (tra cui la pronuncia della Cassazione n. 16399/2025). I punti chiave della decisione sono inequivocabili:
La tassatività dell’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile: L’avviso di convocazione deve essere inviato obbligatoriamente tramite raccomandata, PEC (posta elettronica certificata), fax o consegna a mano. Si tratta di norme inderogabili poste a tutela della collegialità.
L’inidoneità dell’e-mail semplice: Il messaggio di posta elettronica ordinaria non rientra tra i canali previsti dalla legge, poiché non consente di comprovare in modo certo e opponibile la consegna del messaggio all’indirizzo del destinatario.
L’irrilevanza del consenso o della prassi: Anche qualora vi sia stata un’interlocuzione precedente o un’indicazione informale da parte del condomino circa l’uso dell’e-mail ordinaria, la regola formale non può essere derogata. La convocazione è un atto recettizio e solo la PEC offre garanzie legali analoghe alle forme tradizionali.
Di conseguenza, la convocazione effettuata via e-mail semplice è stata giudicata giuridicamente inesistente ai fini della regolarità del procedimento, determinando l’annullabilità della delibera.
Cosa salva invece il verbale: il controllo “aliunde” dei quorum
L’attrice aveva sollevato contestazioni anche sulla presunta incompletezza del verbale assembleare per l’omessa indicazione nominativa dei condòmini assenti. Su questo specifico profilo, il Tribunale ha dato ragione al condominio, richiamando la giurisprudenza di Cassazione (sentenza n. 1108/2026): l’assenza dei nominativi degli assenti non rende nulla la delibera se, dal testo del verbale, è comunque possibile ricostruire con certezza — per differenza matematica — i presenti, i votanti, i millesimi e il superamento dei quorum di legge.
Tuttavia, il vizio insanabile legato alla mancata convocazione formale della condomina via PEC o raccomandata ha fatto cadere l’intera delibera.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale di Paola ha definitivamente disposto:
L’annullamento integrale della delibera assembleare impugnata.
La condanna del condominio al pagamento delle spese di lite in favore dell’Erario (avendo beneficiato l’attrice del patrocinio a spese dello Stato), liquidate in oltre 3.800 euro per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Il consiglio di “Benvenuti in Condominio”: Amministratori e consiglieri d’2edificio devono prestare la massima attenzione: convocare le assemblee utilizzando l’e-mail ordinaria, per quanto pratica, espone il condominio a impugnazioni sicure da parte di qualsiasi condomino scontento. Usate sempre PEC, raccomandate o consegna a mano tracciata.
Il tuo condominio convoca le assemblee con modalità informali o hai dubbi sulla regolarità delle delibere adottate nel tuo palazzo?
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Il rispetto rigoroso delle formalità di convocazione è l’unica garanzia per blindare le decisioni dell’assemblea ed evitare costosi contenziosi giudiziari!
Redazione































