Quarantacinque milioni di italiani vivono in condominio. Quasi tre su quattro. Ogni giorno affidano la gestione del proprio patrimonio immobiliare, spesso l’asset più significativo di un’intera vita, a un professionista di cui, oggi, non possono verificare quasi nulla: né la formazione, né lo stato dell’aggiornamento obbligatorio, né i precedenti disciplinari. Semplicemente perché non esiste un registro pubblico consultabile.
Il problema non è nella legge: la riforma del condominio del 2012 ha introdotto requisiti precisi per chi vuole esercitare la professione di amministratore. Diploma, assenza di condanne penali, formazione iniziale e aggiornamento annuale. Norme già vigenti da oltre un decennio. Il problema è che nessuno le verifica prima che il danno sia fatto. Il condòmino che nomina un amministratore non ha strumenti per accertare che quegli obblighi siano stati assolti.
Il risultato è noto: il contenzioso condominiale rappresenta tra il 30 e il 35 per cento del totale delle cause civili di primo grado pendenti nei tribunali italiani. Una percentuale che misura, in modo impietoso, il costo dell’asimmetria informativa tra chi gestisce e chi è gestito.
LA PROPOSTA: RENDERE EFFETTIVO CIÒ CHE GIÀ ESISTE
Il Registro Unico Nazionale degli Amministratori di Condominio (RUNAC) risponde a questa lacuna con un intervento chirurgico: chi esercita la professione deve risultare iscritto in un registro pubblico, consultabile gratuitamente per via telematica, che attesti il possesso dei requisiti già previsti dalla legge vigente. Nulla di più.
Non si istituisce un albo professionale con esami di Stato. Non si crea una riserva di attività. Non si esclude dall’esercizio chi oggi opera legittimamente. L’iscrizione al Registro non è un titolo che seleziona i meritevoli: è una dichiarazione pubblica e verificabile di conformità a norme già scritte nel 2012.
APERTO A TUTTI I PERCORSI PROFESSIONALI
Il registro è costruito per essere inclusivo. Gli amministratori di condominio che operano attraverso associazioni professionali accreditate ai sensi della legge n. 4 del 2013 accedono tramite quelle stesse associazioni, che certificano la formazione e il possesso dei requisiti. È il sistema che già funziona: diventa semplicemente pubblico e verificabile.
I professionisti iscritti a ordini e collegi, avvocati, commercialisti, geometri, ingegneri, architetti, accedono con un regime semplificato: nessun esame aggiuntivo, nessun corso propedeutico, ma un aggiornamento annuale specifico in materia condominiale. Un riconoscimento esplicito della competenza ordinistica, integrato dalla specializzazione funzionale che questa materia richiede. Non una penalizzazione: una valorizzazione.
Chi opera in forma societaria o associata, una realtà in crescita nel settore, con l’ingresso di operatori di dimensione nazionale e internazionale, trova nel Registro un riferimento chiaro: ogni persona fisica che esercita in concreto la funzione di amministratore deve essere iscritta, indipendentemente dalla forma organizzativa dell’impresa.
CONCORRENZA E TRASPARENZA: ALLEATI, NON ANTAGONISTI
Un mercato in cui tutti operano senza alcuna verifica pubblica non è un mercato libero: è un mercato opaco. In quel mercato, l’operatore disonesto o impreparato gode di un vantaggio strutturale su quello serio, perché il cittadino non ha strumenti per distinguerli.
La trasparenza non distorce la concorrenza: ne ripristina il funzionamento corretto. L’analisi comparata degli ordinamenti europei conferma questa lettura. Francia, Germania, Portogallo, Slovenia hanno introdotto negli ultimi anni requisiti professionali e meccanismi di accountability per i gestori di edifici condominiali.
Dove esiste un registro pubblico, non si producono barriere all’ingresso né riduzioni della concorrenza: si produce un aumento della fiducia del mercato e della qualità media del servizio. I condòmini scelgono con più consapevolezza; gli operatori seri vengono premiati.
LA SCELTA DEL MINISTERO DELLE IMPRESE: UNA COERENZA DI FONDO
Il Registro è collocato presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, non presso il Ministero della Giustizia come prevedevano le proposte parlamentari precedenti. Non è una scelta tecnica: è una scelta di campo. Chi istituisce un registro professionale al Ministero della Giustizia costruisce implicitamente un presidio ordinistico, con la vocazione di avvicinarsi nel tempo a un albo regolamentato.
È una logica che apre il fianco alla Direttiva Servizi 2006/123/CE e rischia di far leggere l’intera iniziativa come una misura corporativa. Il Registro parte da una premessa opposta: il registro è una garanzia per il cittadino, non uno strumento di identificazione professionale della categoria. Il MiMiT è la sede naturale di questa scelta: è già il ministero che gestisce l’elenco delle associazioni accreditate ai sensi della legge n. 4 del 2013, lo stesso ecosistema formativo su cui il Registro si innesta.
CIÒ CHE CAMBIA PER IL CITTADINO
Oggi, alla domanda «come verifico se il mio amministratore di condominio è qualificato?» non esiste una risposta praticabile. Si chiede all’interessato, si accettano le certificazioni esibite, si spera che corrispondano al vero. Con il Registro, quella domanda ha una risposta in pochi secondi: si apre il registro, si cerca il nome, si verifica lo stato dell’iscrizione e l’aggiornamento annuale. Gratuitamente, da qualsiasi dispositivo.
Per il condomino che affida a un professionista la gestione di fondi comuni che spesso superano le decine di migliaia di euro l’anno, quella verifica vale quanto una visura camerale per chi stipula un contratto con un’impresa. È la condizione minima di un mercato che funziona. E la misura più semplice per rendere effettivo ciò che il legislatore aveva già scritto dodici anni fa.
Comunicato Stampa