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Videosorveglianza e privacy in Condominio: regole, limiti e responsabilità

Negli ultimi anni, la crescente attenzione alla sicurezza ha portato molti condomìni a valutare l’installazione di sistemi di videosorveglianza, ormai consentiti anche nei locali destinati alla raccolta dei rifiuti, come confermato da recenti pronunce della Corte di Cassazione. Tuttavia, si tratta di una decisione che richiede grande attenzione e il pieno rispetto delle normative in materia di privacy.

Telecamere e privacy

L’installazione di telecamere in condominio deve essere sempre portata e discussa in assemblea, non solo per motivi pratici e di sicurezza, ma anche per garantire la corretta informazione di tutti i condòmini. Ai sensi del D.lgs. 196/2003, che regola la tutela dei dati personali, è infatti obbligatorio informare in modo chiaro e trasparente tutti i residenti, della presenza di un impianto di videosorveglianza.

L’approvazione dell’installazione di un impianto di videosorveglianza,  richiede la maggioranza prevista dall’articolo 1136 del Codice Civile, che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio e degli intervenuti all’assemblea. Una volta raccolti i preventivi e individuata la ditta più idonea, l’amministratore potrà procedere al conferimento del mandato per l’esecuzione dei lavori, nel pieno rispetto delle linee guida del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Gli obblighi del Garante della sicurezza


Tra le principali prescrizioni del Garante si ricordano:
– l’obbligo di esporre, in un luogo ben visibile di giorno e di notte, un cartello che segnali la presenza delle telecamere;
– la designazione di un responsabile del trattamento dei dati, dotato dei requisiti tecnici e organizzativi previsti dall’art. 28 del GDPR;
– la possibilità di visionare i filmati solo in caso di effettiva necessità, ad esempio per accertare eventuali illeciti;
– un tempo di conservazione limitato dei video, di norma non superiore a 7 giorni lavorativi (ridotto a 28/48 ore in presenza di un portiere).

La materia è particolarmente delicata, poiché il trattamento dei dati personali non riguarda soltanto la gestione amministrativa ordinaria, ma anche l’utilizzo di strumenti e dispositivi installati nelle parti comuni. Proprio per questo, il Garante della Privacy, autorità istituita dalla legge n. 675 del 31 dicembre 1996, ha nel tempo fornito chiarimenti e interpretazioni fondamentali, diventate veri e propri punti di riferimento per amministratori e condomìni.

È importante ricordare che l’amministratore di condominio è considerato a tutti gli effetti un titolare del trattamento dei dati personali, e quindi responsabile della loro raccolta, conservazione e gestione in conformità al GDPR. Deve pertanto assicurare che i dati vengano trattati solo per finalità legate alla gestione condominiale, in modo sicuro e proporzionato, impedendo l’accesso a soggetti non autorizzati.

Un principio ribadito anche dalla Cassazione n. 186/2011, che ha ritenuto illecito esporre in bacheca condominiale – accessibile anche a terzi – dati personali riguardanti i condomini morosi. Un richiamo importante a tutela della riservatezza, che sottolinea come la sicurezza e la privacy possano e debbano convivere in equilibrio all’interno della realtà condominiale.

Ilaria Giustini

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