Sì, in quanto parente – soprattutto se di primo grado – può andarci a vivere senza contratti.

Ai sensi dell’art.67 disp. att. c.c. il condomino che non può (o vuole) presenziare all’assemblea di condominio può conferire delega a un altro soggetto affinché intervenga in suo nome e per suo conto. Il delegato ha pieni poteri in sede assembleare, in quanto rappresenta in tutto e per tutto il suo delegante. Non gli si può opporre la sua condizione di delegato per negargli il diritto di voto o la possibilità di ricoprire la carica di presidente o segretario dell’assemblea stessa. La delega deve essere obbligatoriamente scritta, in quanto esiste un requisito di forma da rispettare a pena di nullità della delega stessa, identificato nel:

  • nome e cognome del delegante e del delegato;
  • conferimento espresso della procura ad agire nel nome e per conto del rappresentato;
  • data della riunione assembleare in cui tale procura dovrà valere;
  • la sottoscrizione del delegante.

Laddove la delega sia carente in una di queste parti, si dovrebbe considerare nulla. Qualche volta il regolamento di condominio impone che la delega venga data solo ad altri condomini, escludendo esterni dalla presenza in assemblea. Questa limitazione è stata considerata legittima dalla giurisprudenza in quanto non esclude la possibilità di delegare tout court, ma ne pone solo dei limiti. A chi, invece, non può assolutamente essere intestata una delega è l’amministratore, circostanza esclusa dal novellato art. 67 disp. att. c.c.

Delega – compilata – da parte del medesimo condomino assente. In tal caso chi validamente sarebbe delegato dall’assente? Si direbbe il secondo, ma aver compilato anche la delega in bianco porta ad avere nella documentazione condominiale due deleghe perfette. In materia di delega, va distinto se il conflitto è in capo al delegante o al delegato e se il primo era o meno a conoscenza del conflitto in capo al secondo. Se il conflitto è in capo al delegante, si riporta sul delegato e dunque si dovrebbe astenere nella decisione che coinvolge il conflitto di interessi; se, invece, è in capo al delegato, laddove tale condizione fosse nota al delegante, il voto è valido, se al contrario non gli era nota il voto è invalido.

Il controsoffitto è suo e lo può togliere a sue spese. Dall’altra parte, le travi sono la struttura che sostiene la “chiusura” del fabbricato (tetto), per questo sono di competenza al 50% del condòmino e al 50% del condominio.

Se non ha il posto auto riscaldato non dovrebbe di norma partecipare a tale spesa, ma un regolamento contrattuale potrebbe aver stabilito cose diverse, pertanto le suggerisco di verificare con il suo amministratore.

I comproprietari di uno o più immobili in condominio possono ben partecipare tutti all’assemblea dei condomini. Tuttavia, la votazione dovrà essere espressa da uno soltanto di questi, designato fra i comproprietari a norma dell’art. 67, comma 2, disp. att. c.c., così da non alterare gli equilibri previsti dal codice civile nel calcolo dei quorum (in cui si fa anche riferimento al numero dei condomini presenti in assemblea).

Nel suo caso quindi, i comproprietari titolari di più unità immobiliari all’interno dello stesso condominio, rappresentano un solo condòmino (ed il voto dovrà essere espresso da un rappresentante designato fra loro).

Ipotizzando che il contratto di cui si tratta sia ad uso abitativo 4+4 regolarmente registrato, la legge prevede in realtà una serie di tutele per proteggere il conduttore (inquilino). Il proprietario può infatti interrompere il rapporto di locazione soltanto alle scadenze previste (non prima), tramite raccomandata o altre valide modalità indicate nel contratto e nel rispetto del termine di preavviso. In particolare, può comunicare la disdetta alla prima scadenza dei quattro anni soltanto per i seguenti specifici motivi, elencati nell’art. 3 della legge sulle locazioni abitative (l. 431/98):

a) quando intenda destinare l’immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;

b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l’immobile all’esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;

c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;

d) quando l’immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;

e) quando l’immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l’integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all’ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell’immobile stesso;

f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l’immobile senza giustificato motivo;

g) quando il locatore intenda vendere l’immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione.

La legge prevede anche un meccanismo sanzionatorio per il locatore che non rispetti queste previsioni.

Le segnalo che è comunque possibile per il proprietario, ai sensi degli artt. 1599 ss. cod. civ., la vendita dell’immobile in pendenza del contratto di locazione. In questo caso, il contratto prosegue nei termini iniziali e l’acquirente dell’immobile subentra nei diritti e negli obblighi che erano del venditore (senza che sia necessario il consenso del conduttore, cambierà semplicemente la titolarità dell’immobile e dunque il destinatario dei canoni e delle spese).

La convocazione dell’assemblea di condominio è formalmente un’attribuzione dell’amministratore, in virtù degli artt. 1129 e 1130 c.c. 

Inoltre, l’art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile stabilisce che l’avviso di convocazione deve essere comunicato a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano. L’amministratore può quindi scegliere fra queste modalità, che sono fra loro alternative. 

Nel caso in cui acconsentisse ad inviare le convocazioni via pec, queste dovrebbero quindi essere spedite dal suo indirizzo pec e non da quello, eventuale, del condominio. 

Non esiste un obbligo esplicito per l’amministratore all’uso della pec, ma in un contesto di mercato è comunque possibile nominare un diverso professionista che sia meglio disposto all’utilizzo di strumenti telematici.

Prescindendo dalla verifica della titolarità della proprietà del giardino sottostante (e da un eventuale regolamento sull’utilizzo delle parti comuni dell’edificio), si può in generale invitare alla prudenza nelle condotte che comportino il potenziale sgocciolamento di acqua ed altre sostanze (come ad esempio detergenti chimici) all’interno della proprietà altrui. 

Tale ripetuto comportamento, se idoneo ad imbrattare ed eventualmente danneggiare la proprietà sottostante, può assumere rilevanza penale alla luce dell’art. 674 c.p. (getto di cose pericolose) e/o dell’art. 612bis c.p. (atti persecutori), anche alla luce della recente giurisprudenza relativa al c.d. “stalking condominiale”.

E’ quindi bene prestare attenzione ed effettuare tale operazione in modo da non imbrattare e danneggiare la proprietà altrui, evitando sgocciolamenti di acqua sporca ed altre sostanze.

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