Sì, in quanto parente – soprattutto se di primo grado – può andarci a vivere senza contratti.

Ai sensi dell’art.67 disp. att. c.c. il condomino che non può (o vuole) presenziare all’assemblea di condominio può conferire delega a un altro soggetto affinché intervenga in suo nome e per suo conto. Il delegato ha pieni poteri in sede assembleare, in quanto rappresenta in tutto e per tutto il suo delegante. Non gli si può opporre la sua condizione di delegato per negargli il diritto di voto o la possibilità di ricoprire la carica di presidente o segretario dell’assemblea stessa. La delega deve essere obbligatoriamente scritta, in quanto esiste un requisito di forma da rispettare a pena di nullità della delega stessa, identificato nel:

  • nome e cognome del delegante e del delegato;
  • conferimento espresso della procura ad agire nel nome e per conto del rappresentato;
  • data della riunione assembleare in cui tale procura dovrà valere;
  • la sottoscrizione del delegante.

Laddove la delega sia carente in una di queste parti, si dovrebbe considerare nulla. Qualche volta il regolamento di condominio impone che la delega venga data solo ad altri condomini, escludendo esterni dalla presenza in assemblea. Questa limitazione è stata considerata legittima dalla giurisprudenza in quanto non esclude la possibilità di delegare tout court, ma ne pone solo dei limiti. A chi, invece, non può assolutamente essere intestata una delega è l’amministratore, circostanza esclusa dal novellato art. 67 disp. att. c.c.

Delega – compilata – da parte del medesimo condomino assente. In tal caso chi validamente sarebbe delegato dall’assente? Si direbbe il secondo, ma aver compilato anche la delega in bianco porta ad avere nella documentazione condominiale due deleghe perfette. In materia di delega, va distinto se il conflitto è in capo al delegante o al delegato e se il primo era o meno a conoscenza del conflitto in capo al secondo. Se il conflitto è in capo al delegante, si riporta sul delegato e dunque si dovrebbe astenere nella decisione che coinvolge il conflitto di interessi; se, invece, è in capo al delegato, laddove tale condizione fosse nota al delegante, il voto è valido, se al contrario non gli era nota il voto è invalido.

Il controsoffitto è suo e lo può togliere a sue spese. Dall’altra parte, le travi sono la struttura che sostiene la “chiusura” del fabbricato (tetto), per questo sono di competenza al 50% del condòmino e al 50% del condominio.

Se non ha il posto auto riscaldato non dovrebbe di norma partecipare a tale spesa, ma un regolamento contrattuale potrebbe aver stabilito cose diverse, pertanto le suggerisco di verificare con il suo amministratore.

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