Condomìni e bilanci: se l’amministratore non convoca l’assemblea entro i termini, cosa fare?

Il 30 giugno è passato. Per la stragrande maggioranza dei condomìni italiani, che chiudono l’anno contabile al 31 dicembre, questo è il termine ultimo entro il quale l’amministratore avrebbe dovuto convocare l’assemblea per l’approvazione del rendiconto consuntivo, come previsto dall’art. 1130, comma 1 n. 10 del Codice Civile.

Ma cosa succede se l’assemblea non è stata convocata? Cosa può fare un condòmino in questo caso?

Cosa prevede la normativa?

Il Codice Civile stabilisce che l’amministratore deve convocare annualmente l’assemblea per l’approvazione del rendiconto della gestione entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, salvo proroga motivata. Per i bilanci chiusi al 31 dicembre, il termine è il 30 giugno dell’anno successivo. Il mancato rispetto di questa scadenza non è un semplice ritardo: rappresenta una grave irregolarità. E non solo sul piano formale.

Quali sono le conseguenze?

L’omessa convocazione dell’assemblea può determinare:

  • la revoca dell’amministratore, anche su richiesta di un solo condòmino al giudice, ai sensi dell’art. 1129 c.c.;
  • la possibilità per i condòmini di autoconvocarsi, seguendo le procedure previste dalla legge;
  • la contestazione della validità dell’incarico dell’amministratore stesso, se non ha rispettato i doveri minimi di gestione.

Cosa può fare il singolo condòmino?

Ecco gli strumenti a disposizione:

  1. Richiesta formale di convocazione: un singolo condòmino può scrivere all’amministratore chiedendo formalmente la convocazione dell’assemblea. Se non riceve risposta, può agire insieme ad altri.
  2. Autoconvocazione: l’art. 66 disp. att. c.c. permette ad almeno due condòmini che rappresentino un sesto del valore millesimale di convocare direttamente l’assemblea, se l’amministratore si rifiuta o è inerte.
  3. Richiesta di revoca giudiziale: anche un solo condòmino può presentare ricorso al giudice per ottenere la revoca dell’amministratore, documentando l’omissione come grave irregolarità.

La vita condominiale si regge su regole precise: il rispetto dei termini non è un optional, ma un dovere di trasparenza e correttezza. Se l’amministratore non ha convocato l’assemblea entro i 180 giorni, i condòmini non devono rimanere inerti: la normativa tutela i loro diritti e fornisce strumenti efficaci per garantire la corretta gestione.

Chi abita in condominio non è solo un inquilino: è un cittadino parte attiva della comunità. E oggi più che mai, partecipare è anche vigilare.

A. L.