
Decimo Congresso Nazionale UNI della Mediazione Civile e Commerciale
Dalla Camera dei Deputati è arrivato il via libera all’iter di trasformazione in norma tecnica della PdR UNI 98:2020.
L’On. Avv. Jacopo Morrone, Segretario della II Commissione Giustizia, con missiva del 26.03.2025 ha sostenuto espressamente l’avvio dell’iter presso UNI – Ente Italiano di Normazione Tecnica della trasformazione in norma della prassi di riferimento sulla mediazione civile e commerciale che dal 2020 ha rappresentato un punto fermo di riferimento per mediatori civili, responsabili di organismi di mediazione, direttori scientifici di enti di formazione e per l’intera avvocatura. Un documento para-normativo antesignano di molte delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia che oggi richiede di essere evoluto in norma tecnica per rappresentare in modo stabile una utile linea guida capace di garantire la conduzione formale e sostanziale di un intero procedimento di mediazione, in ogni sua differente complessità, in uno strumento realmente deflattivo e di soddisfazione per gli utenti.
La mediazione civile quindi, gestita secondo le linee guida raccolte da UNI sotto il coordinamento del project leader dott. Ivan Giordano (Vice Presidente dell’Osservatorio ADR, Direttore Scientifico del Centro Studi ADR e fondatore dell’Organismo ICAF ADR) rappresenta il più nobile ed efficace strumento di giustizia sociale e sostenibile.
Il 21 maggio 2025, alla Camera dei Deputati, si è tenuto un incontro fra tecnici, politici e parlamentari sul tema per dare ufficialmente avvio all’iniziativa. Una mediazione civile da punto di vista tecnico e scientifico, ma si analizzerà lo strumento anche nello scenario economico-sociale-normativo nazionale e internazionale, anche alla luce dell’attuale situazione economica e politica.
Gianluca Carullo, Responsabile Scientifico di Camera Condominiale Varese, ha partecipato al Congresso in qualità di mediatore condominiale, per rispondere alle seguenti domande:
- Qual è il ruolo attribuito al consulente tecnico nel contesto della mediazione?
- Che ruolo ha la mediazione nel condominio secondo la PdR UNI 98:2020?
Qual è il ruolo attribuito al consulente tecnico nel contesto della mediazione?
Nel contesto della mediazione, il consulente tecnico non riveste il ruolo di semplice “esperto” incaricato di imporre una verità tecnica. Come chiarito dalla Prassi di Riferimento UNI/PdR 98:2020, il tecnico è chiamato a svolgere una funzione di facilitatore del dialogo tecnico, traducendo in modo comprensibile questioni complesse per le parti e per il mediatore, il quale spesso non dispone di specifiche competenze tecniche sulla materia oggetto della controversia.
L’art. 4.3 della PdR definisce in maniera esplicita che il ruolo del consulente è quello di “contribuire al chiarimento tecnico della questione oggetto della controversia”, offrendo quindi un supporto neutrale e chiarificatore, e non una valutazione tecnica vincolante. Il consulente è un interprete del dato tecnico, non un decisore.
Questa funzione di chiarimento è essenziale quando le parti leggono in modo divergente un fatto tecnico, come nel caso di infiltrazioni, distacchi di intonaco, controversie sui confini, impianti condominiali o tabelle millesimali. In tali situazioni, il consulente non deve redigere una perizia, ma aiutare le parti a comprendersi, costruendo un ponte tra la tecnica e il dialogo negoziale.
È per questo che la PdR raccomanda di coinvolgere il tecnico sin dalla fase iniziale della mediazione, specie quando la natura della controversia è prevalentemente tecnica. Un quadro tecnico condiviso, espresso in linguaggio accessibile, può impedire che la mediazione degeneri in uno scontro sterile, frustrando la volontà conciliativa.
Va sottolineato che la competenza tecnica, per quanto necessaria, non è sufficiente. Il consulente tecnico in mediazione deve infatti possedere anche conoscenza del metodo negoziale e dei principi della comunicazione non conflittuale, come approfondito nei tavoli di lavoro condotti dall’Avv. Lobaccaro.
E’ di pari importanza che questa competenza si traduca nella capacità di redigere una relazione sintetica e chiara, come richiesto dalla PdR, che non appaia come una perizia mascherata, ma che faciliti il dialogo e la comprensione reciproca. La parola chiave è “neutralità funzionale”: non basta conoscere il problema, occorre saperlo spiegare in modo che diventi materia di confronto costruttivo tra le parti.
La PdR UNI, all’art. 4.6, sottolinea anche l’importanza dell’uso di un linguaggio tecnico comprensibile ai non addetti ai lavori, raccomandando di evitare formulazioni ambigue o eccessivamente specialistiche, che rischierebbero di alimentare il conflitto invece di ridurlo. Una relazione tecnica efficace può sbloccare una trattativa complessa; una relazione oscura o ambigua può invece irrigidirla ulteriormente.
Infine, è utile ricordare come la stessa PdR UNI 98:2020, anticipando l’orientamento poi consolidato nella Riforma Cartabia, affermi che la mediazione “non è solo uno strumento di risoluzione, ma anche di prevenzione delle controversie”. In questo senso, il consulente tecnico adeguatamente formato rappresenta un presidio di prevenzione dei conflitti, e non soltanto un ausilio alla loro composizione.
Che ruolo ha la mediazione nel condominio secondo la PdR UNI 98:2020?
Secondo la PdR UNI 98:2020, la mediazione è riconosciuta come uno strumento strategico per la gestione e la prevenzione dei conflitti condominiali, capace di offrire soluzioni più rapide, sostenibili e meno conflittuali rispetto al ricorso al giudizio ordinario.
La prassi ne valorizza l’efficacia in linea con i principi di economicità, efficienza e dialogo, promuovendola non solo come un’alternativa al processo, ma come una componente strutturale nella gestione della convivenza condominiale. Non si tratta semplicemente di un’opzione residuale: la mediazione rappresenta un cambio di paradigma culturale, che richiede a professionisti e cittadini di rivedere il proprio approccio al conflitto, non più inteso come scontro da vincere, ma come occasione di composizione strutturata.
In questo contesto, la PdR UNI 98:2020 dedica ampio spazio alla figura dell’amministratore di condominio, delineandone un profilo “evoluto”, capace di gestire anche la conflittualità attraverso strumenti negoziali e relazionali. L’amministratore non è più solo un esecutore di delibere o un gestore di dati contabili, ma un attore consapevole e propositivo nella dinamica relazionale del condominio, in grado di prevenire escalation, promuovere percorsi di ricomposizione e governare le tensioni tra le parti.
La PdR fornisce un vero e proprio schema operativo e metodologico, utile soprattutto per chi – come l’amministratore – si trova spesso ad essere l’interfaccia tra condomini in conflitto. A ciò si affianca quanto indicato dalla UNI 10801:2024, che approfondisce il ruolo del tecnico all’interno dei procedimenti ADR (Alternative Dispute Resolution), rafforzando il modello integrato di gestione tecnico-relazionale del conflitto.
L’amministratore, in questa prospettiva, assume un ruolo chiave:
nell’informare correttamente i condomini circa l’opportunità di avvalersi della mediazione; nel proporre professionisti idonei a ricoprire il ruolo di consulenti tecnici neutri e competenti; nel saper distinguere quando è necessario coinvolgere un perito, interpellare un legale o sottoporre la questione all’assemblea.
Si delinea così una leadership gestionale, non autoritaria, fondata sulla competenza, sulla visione sistemica e sulla capacità di attivare strumenti adeguati alla complessità delle relazioni condominiali.
In ultima analisi, la PdR UNI 98:2020 richiama espressamente l’etica dell’imparzialità, della proporzionalità e della correttezza informativa. In mediazione, l’amministratore non rappresenta solo un ente, ma una comunità di persone con interessi anche divergenti. Agire con equilibrio, evitando di essere strumentalizzato da singoli soggetti, è una delle competenze più complesse da acquisire, ma anche più decisive per la costruzione della fiducia collettiva.
La PdR – in sintonia con la visione consolidata nella Riforma Cartabia – riconosce alla mediazione un valore non solo riparativo, ma strutturale e preventivo. In questo scenario, l’amministratore preparato e consapevole diventa promotore di soluzioni, contribuendo concretamente alla qualità della convivenza e alla tutela del proprio stesso ruolo professionale.