mercoledì, 6 agosto 2025

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Quale maggioranza serve per installare un cancello in condominio?

Secondo la Corte di Cassazione, l’installazione di un cancello—anche automatizzato—nell’area condominiale non costituisce un’innovazione vietata ai sensi dell’art. 1120 c.c., poiché non altera la funzione o la destinazione del bene comune, ma ne migliora l’uso limitando l’accesso indiscriminato di terzi.
Una conferma recente (sentenza n. 16148/2025) ribadisce che non serve la maggioranza qualificata dei due terzi del valore dell’edificio.

Quale maggioranza serve? (Art. 1136 c.c.)

Per deliberare l’installazione del cancello basta applicare la maggioranza semplice secondo l’art. 1136, comma 2: occorre il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell’edificio.

  • In seconda convocazione, è valida anche una presenza minima pari a un terzo del valore dell’edificio e di un terzo dei condomini: in quel caso la stessa maggioranza semplice è sufficiente.

Spese e ripartizione

Il cancello è considerato parte comune: per l’articolo 1123 c.c., costi di installazione o manutenzione devono essere suddivisi proporzionalmente ai millesimi di proprietà. Se solo alcuni condomini usano direttamente il cancello (es. verso passo carraio privato), può essere prevista una ripartizione diversa, ma serve l’unanimità dei partecipanti.

Dubbi sull’installazione del cancello?

Hai bisogno di sapere se serve l’assemblea, quale maggioranza è valida o se il tuo regolamento condominiale cambia le regole standard?

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Redazione