Nel complesso mondo della gestione condominiale, i contenziosi legati all’approvazione dei lavori straordinari, alle varianti progettuali e alla ripartizione dei costi tra proprietà esclusive e parti comuni rappresentano una fonte inesauribile di conflitti. Quando poi si intrecciano eccezioni di inadempimento, richieste di risarcimento danni e chiamate in causa di direttori dei lavori e compagnie assicurative, la matassa diventa difficile da districare.
A fare chiarezza su una complessa vicenda giudiziaria è intervenuto il Tribunale Ordinario di Salerno (Prima Sezione Civile, giudice unico onorario avv. Ornella Mannino) con la Sentenza n. 4618 del 30 settembre 2026, che ha affrontato un’articolata opposizione a decreto ingiuntivo risalente nel tempo.
Il caso: il decreto ingiuntivo e le doglianze della condomina
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo emesso nell’ottobre del 2013 dal Tribunale di Salerno su istanza del condominio, con cui veniva ingiunto a una condomina il pagamento di oltre 9.400 euro a saldo per lavori di riparazione e risanamento conservativo del fabbricato (effettuati ai sensi della L. 219/81), di cui una parte in favore del direttore dei lavori e una parte per l’impresa appaltatrice.
La condomina aveva proposto opposizione eccependo la cattiva esecuzione delle opere, chiedendo la revoca del decreto e chiamando in causa sia il direttore dei lavori (un architetto) sia l’impresa, oltre a formulare una domanda risarcitoria per i danni asseritamente subiti (tra cui spese per varianti, rifacimenti e la presenza di materiale in fibrocemento/amianto depositato nel proprio giardino). Nel giudizio si erano successivamente costituite le parti chiamate in causa, inclusa la compagnia di assicurazione dell’architetto.
Le decisioni del Tribunale: confermato il credito del condominio
All’esito di una complessa istruttoria caratterizzata dal rinnovo di ben due Consulenze Tecniche d’Ufficio (CTU), il Tribunale ha statuito in modo netto su diversi punti cardine:
Conferma del decreto ingiuntivo: L’opposizione della condomina è stata rigettata e il decreto ingiuntivo è stato integralmente confermato e dichiarato esecutivo. Il giudice ha evidenziato che le opere in variante eseguite (come le modifiche ai prospetti o l’accesso al giardino) rispondevano a un interesse particolare e privato dell’attrice e di altri condomini, i quali – per delibera assembleare unanime – si erano espressamente accollati i maggiori costi relativi.
Esclusione della responsabilità del Direttore dei Lavori: Le richieste di rimborso e risarcimento avanzate contro il progettista e direttore dei lavori sono state disattese, poiché i lavori risultavano ultimati nei termini e non sono emerse difformità imputabili a negligenza professionale della professionista, la cui attività si era conclusa regolarmente.
Il risarcimento per l’amianto nel giardino: L’unico profilo di accoglimento parziale delle richieste dell’attrice ha riguardato il risarcimento del danno per il mancato utilizzo del giardino causato dal deposito di materiale in fibrocemento (amianto) non smaltito dall’impresa e rimasto nell’area di pertinenza. Il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità del condominio, liquidando equitativamente il danno nella somma di 3.000 euro oltre a interessi legali.
Le spese di lite e di CTU sono state compensate e ripartite tra le parti in ragione della parziale soccombenza e della complessità tecnica della controversia.
Il consiglio di “Benvenuti in Condominio”: Quando si approvano varianti in corso d’opera che incidono su parti comuni ma rispondono a esigenze esclusive dei singoli condòmini, è fondamentale verbalizzare con assoluta precisione l’accollo dei costi per evitare contenziosi legali che possono protrarsi per anni.
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Redazione
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