L’ASCENSORE VAL PIÙ DEI POSTI AUTO: LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO SULLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
La convivenza in condominio si scontra spesso con un bivio complesso: da un lato il diritto dei singoli a godere degli spazi comuni (come il cortile adibito a parcheggio), dall’altro il diritto fondamentale all’accessibilità, alla mobilità e alla salute, soprattutto in presenza di persone anziane o con ridotta capacità motoria.
A fare chiarezza su una controversia esemplare è il Tribunale Ordinario di Torino (Ottava Sezione Civile, Giudice dott.ssa Federica Fabaro) con la Sentenza n. 4500 del 22 luglio 2026, che ha respontos l’impugnazione avanzata da alcuni condòmini contro la delibera di installazione di due ascensori esterni.
I fatti di causa: la battaglia sulle scale B e C e sul cortile comune
La vicenda trae origine dalla delibera assembleare adottata il 4 marzo 2024 da un grande condominio di Torino. Con il voto favorevole della maggioranza, l’assemblea aveva approvato l’installazione di due impianti ascensore a castelletto esterno a servizio esclusivo delle scale B e C, da posizionarsi all’interno del cortile comune.
Un gruppo di condòmini dissenzienti aveva immediatamente impugnato la decisione davanti al Tribunale, sostenendo che l’opera avrebbe comportato:
Una drastica riduzione dello spazio disponibile nel cortile, tradizionalmente utilizzato come area di parcheggio auto per tutti i partecipanti.
La violazione del regolamento condominiale e delle norme in materia di innovazioni e modifiche delle cose comuni (artt. 1120, 1102 e 1108 c.c.).
Un preteso deprezzamento delle unità immobiliari e la violazione di luci, vedute e decoro architettonico.
Al giudizio si erano costituiti sia l’amministratore in difesa della delibera sia alcuni condòmini intervenuti volontariamente a sostegno dell’opera, evidenziando che l’intervento rientrava pienamente nelle tutele previste per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
I pilastri giuridici della decisione: l’art. 1102 c.c. e la Legge 13/1989
Il giudice torinese ha impostato la decisione richiamando rigorosamente i principi fissati dalla Corte di Cassazione in materia di uso della cosa comune e di superamento delle barriere architettoniche.
Il criterio del pari uso (art. 1102 c.c.): L’installazione di un ascensore realizzato a cura e spese dei condòmini interessati nelle parti comuni del fabbricato configura un uso più intenso della cosa comune, legittimo purché non alteri la destinazione del bene e non impedisca agli altri condòmini di farne parimenti uso.
La prevalenza della normativa sull’accessibilità (Legge n. 13/1989): Le innovazioni dirette a eliminare le barriere architettoniche godono di un regime di favore rafforzato. L’articolo 2 della Legge 13/1989 (modificato nel tempo dal D.L. Semplificazioni) stabilisce che tali opere possono essere approvate con le maggioranze ridotte previste dall’articolo 1120, secondo comma, c.c., e non soggiacciono al divieto di alterazione del decoro architettonico o di inservibilità anche parziale per un singolo condomino, restando fermo unicamente il limite assoluto della stabilità e della sicurezza del fabbricato.
Gli accertamenti della CTU: l’impatto reale sui parcheggi
Per quantificare l’effettivo sacrificio imposto alla collettività condominiale, il giudice ha disposto una Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU).
Dall’analisi geometrica e planimetrica dell’area cortilizia (effettuata applicando gli standard dimensionali di cui al D.P.R. 495/1992 e tenendo conto delle servitù di passaggio a favore di terzi) è emerso che:
Prima dell’opera: Nel cortile era possibile ricavare ordinatamente 10 posti auto.
Dopo l’installazione dei due ascensori: La capacità di parcheggio si ridurrebbe a 8 automezzi (tre sul lato sinistro, tre sul lato destro e due di fronte all’ingresso), garantendo comunque ampi spazi di manovra.
Il CTU ha inoltre confermato la piena rispondenza del progetto alla normativa tecnica sull’abbattimento delle barriere architettoniche per quanto riguarda i ballatoi e le zone di sbarco delle cabine.
Le motivazioni chiave della sentenza
Il Tribunale di Torino ha smontato punto per punto le doglianzе degli attori, fondando la decisione su argomentazioni di grande rilievo pratico:
Il sacrificio dei posti auto è ragionevole: La perdita netta di appena 2 posti auto (da 10 a 8) su una compagine di 39 condòmini costituisce un sacrificio “del tutto contenuto e ragionevolmente esigibile”. A ciò si aggiunge che il regolamento condominiale non assegnava posti auto fissi di proprietà, ma si limitava a concedere una generica facoltà di parcheggio in un’area non perimetrata.
Non serve la presenza di disabili in condominio: L’argomento speso dagli attori — secondo cui nel condominio non risiederebbero soggetti portatori di handicap — è stato giudicato del tutto irrilevante. La giurisprudenza riconosce che l’accessibilità dell’edificio deve essere garantita in vista dell’evoluzione delle esigenze generali dei cittadini, consentendo anche agli attuali proprietari di continuare a vivere nella propria casa in età avanzata. Il concetto di salute e disabilità va interpretato in senso ampio, includendo le normali difficoltà motorie legate all’età.
L’ascensore è superiore a montascale o servoscala: Il giudice ha evidenziato che l’ascensore non è fungibile con soluzioni alternative (come servoscala o piattaforme inclinate). L’ascensore garantisce un’utilità generalizzata e stabile per tutti gli utenti (anziani, famiglie con bambini, trasporto di carichi e spesa), realizzando un miglioramento strutturale della fruibilità dell’intero edificio non paragonabile a impianti di tipo circoscritto.
La decisione sulle spese: la compensazione per un motivo “tecnico”
Nonostante il rigetto integrale dell’impugnazione e la piena vittoria della tesi condominiale, il Tribunale ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite (comprese quelle della CTU) tra tutte le parti.
La motivazione risiede nel comportamento processuale: l’effettiva entità della limitazione dei posti auto (ridotti a 8 anziché a 4 o 5 come temuto inizialmente) è emersa con certezza matematica soltanto nel corso del giudizio grazie alla consulenza tecnica, poiché la difesa del condominio non aveva messo a disposizione i progetti definitivi prima dell’instaurazione della causa.
Il consiglio di “Benvenuti in Condominio”: La realizzazione di un ascensore per l’abbattimento delle barriere architettoniche gode di fortissime tutele di legge. Anche se comporta lievi riduzioni degli spazi comuni di parcheggio, la giurisprudenza tende a far prevalere il diritto alla mobilità e al benessere abitativo rispetto alle comodità tradizionali dei singoli.
Vuoi approfondire le regole sulle innovazioni in condominio e la giurisprudenza aggiornata sull’abbattimento delle barriere architettoniche?
Entra nel nostro Canale WhatsApp
Iscriviti alla Newsletter
Raccontaci nei commenti: nel vostro condominio ci sono discussioni aperte sull’installazione di ascensori o sulla gestione degli spazi di parcheggio nel cortile?
Solidarietà condominiale, diritto alla salute e superamento delle barriere architettoniche battono ogni resistenza: ecco la bussola della giurisprudenza moderna!
Redazione































