martedì, 18 novembre 2025

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Molestie in condominio: diritti, regole e protezione per chi subisce abusi tra vicini

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Nel silenzio dei pianerottoli italiani, a volte si consumano storie che nulla hanno a che vedere con la buona convivenza. Insulti, intimidazioni, appostamenti, sguardi ossessivi, rumori provocatori o minacce: le molestie in condominio sono un fenomeno più diffuso di quanto si pensi, e spesso sottovalutato.

Il recente caso di Foligno, dove un uomo è stato denunciato per aver vessato i vicini con atteggiamenti persecutori e molestie verbali, ha riportato il tema al centro del dibattito. Ma oltre la cronaca, resta una domanda concreta: quali strumenti ha chi vive in condominio per difendersi da molestie e comportamenti molesti?

Cosa si intende per molestie in condominio

Il termine “molestia” non si limita a un contatto fisico o a una minaccia diretta. Nel contesto condominiale, comprende qualsiasi comportamento reiterato e invasivo che limiti la libertà o la serenità di un vicino.

Può trattarsi di:

  • aggressioni verbali o gestuali;
  • appostamenti, sguardi insistenti, commenti offensivi;
  • rumori provocatori per disturbare intenzionalmente;
  • minacce, danneggiamenti, lettere anonime;
  • atteggiamenti persecutori, a volte ai limiti dello stalking.

La Cassazione penale ha chiarito (sentenza n. 17088/2023) che anche comportamenti apparentemente “minori” – come insulti costanti o rumori mirati – possono configurare il reato di molestia o disturbo alle persone ex art. 660 c.p., se compiuti con intenzione di molestare.

Quando un comportamento diventa reato

Non tutto ciò che disturba è automaticamente reato. Per configurare una molestia penalmente rilevante servono due elementi:

  1. l’abitualità del comportamento, cioè una condotta ripetuta nel tempo;
  2. l’intento persecutorio, ossia la volontà di arrecare disagio o paura.

L’articolo 660 del Codice Penale punisce con arresto fino a sei mesi o ammenda chi, “per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo”.
In presenza di comportamenti reiterati e ossessivi, può configurarsi anche il più grave reato di stalking condominiale (art. 612-bis c.p.), se la vittima subisce ansia, paura o alterazione delle proprie abitudini di vita.

Nel caso di Foligno, gli episodi denunciati avevano raggiunto questo livello: offese, molestie e appostamenti, che hanno spinto i vicini a rivolgersi ai Carabinieri.

I doveri dell’amministratore di condominio

Molti condòmini credono che questi problemi siano solo “tra privati”. Non è così.
L’amministratore, in quanto responsabile della gestione delle parti comuni e della sicurezza relazionale del condominio, ha il dovere di intervenire quando un comportamento lede la tranquillità o la dignità dei residenti.

L’articolo 1130 del Codice Civile gli impone di tutelare il buon uso delle parti comuni e di eseguire le delibere assembleari relative alla sicurezza e convivenza.
Non può e non deve sostituirsi all’autorità giudiziaria, ma può:

  • richiamare formalmente il condomino molesto con comunicazione scritta;
  • convocare un’assemblea straordinaria;
  • proporre di agire in sede civile o penale per tutela collettiva;
  • segnalare i fatti alle autorità in caso di rischio concreto per la sicurezza.

Un amministratore che ignora situazioni di molestie rischia, nei casi gravi, responsabilità per omissione di atti dovuti, specie se aveva ricevuto segnalazioni formali.

I diritti del condomino vittima

Il condomino vittima di molestie ha diritto a vivere in un ambiente sereno. Le norme a sua tutela sono diverse e cumulative:

  1. Tutela civile – L’art. 844 c.c. vieta immissioni (rumori, odori, comportamenti) che superino la normale tollerabilità. È possibile chiedere un’ingiunzione al Giudice di Pace.
  2. Tutela penale – Se vi è volontà persecutoria, scatta l’art. 660 c.p. o, nei casi gravi, l’art. 612-bis c.p.
  3. Tutela amministrativa – Segnalazioni al Comune o ai Carabinieri per disturbi continuativi.
  4. Tutela condominiale – Richiesta di assemblea straordinaria, delibera su diffida, eventuale revoca di deleghe o limitazioni d’uso spazi comuni.

La vittima può raccogliere prove: registrazioni, testimonianze, messaggi, relazioni dell’amministratore o verbali assembleari. Queste diventano decisive in sede di denuncia o causa civile.

Come reagire concretamente alle molestie in condominio

Passo 1 – Parlare e segnalare

Molti casi degenerano perché si tace troppo a lungo. Segnalare subito all’amministratore o alle forze dell’ordine aiuta a documentare la condotta e a prevenire escalation.

Passo 2 – Convocare un’assemblea straordinaria

Il condominio può deliberare l’invio di una diffida formale, richiedere l’assistenza di un legale, approvare un regolamento interno più rigido.

Passo 3 – Presentare querela o denuncia

In presenza di minacce, appostamenti o molestie verbali ripetute, è possibile sporgere querela entro 6 mesi dal fatto.
Se l’episodio ha natura persecutoria o violenta, l’azione è d’ufficio: non serve querela.

Passo 4 – Chiedere un provvedimento cautelare

Il giudice può disporre ordini di allontanamento o divieti di avvicinamento anche all’interno dello stesso condominio (art. 282-ter c.p.p.).

Le molestie “invisibili”: il lato psicologico e sociale

Le molestie in condominio non sempre lasciano segni visibili. Spesso si traducono in stress, insonnia, isolamento o paura.
L’ambiente domestico, che dovrebbe essere rifugio, diventa terreno di tensione costante.

Per questo motivo, è utile coinvolgere anche servizi sociali, psicologi o mediatori civili, specialmente nei condomini con persone anziane o sole. Un sostegno esterno può evitare degenerazioni violente.

La mediazione condominiale: quando può servire

Non tutti i conflitti devono finire in tribunale. In alcuni casi, una mediazione condominiale gestita da un professionista terzo può riportare equilibrio.
La mediazione è obbligatoria (D.Lgs. 28/2010) prima di cause civili su proprietà o regolamento, ma può essere usata anche in ambito relazionale, per ridefinire regole di comportamento e spazi comuni.

Casi giudiziari e precedenti

  • Cassazione Penale, sez. I, sent. 17088/2023: condanna per molestie a un condomino che perseguitava il vicino con rumori e offese.
  • Tribunale di Roma, 2022: riconosciuto danno morale a condomino vittima di insulti e aggressioni in assemblea.
  • Caso Foligno (2025): un uomo denunciato per comportamenti molesti e minacce ripetute ai vicini, dopo mesi di segnalazioni ignorate.

Ruolo del regolamento condominiale

Ogni condominio dovrebbe prevedere un articolo specifico sulle condotte vietate, con richiami a norme di civile convivenza.
Il regolamento può:

  • vietare comportamenti molesti nelle parti comuni;
  • prevedere sanzioni pecuniarie (art. 70 disp. att. c.c.);
  • disciplinare orari e uso di spazi comuni;
  • autorizzare l’amministratore ad agire in tutela del decoro e della tranquillità.

Un regolamento ben scritto è una forma di prevenzione: aiuta a evitare il ricorso alle autorità.

Come prevenire: il condominio come comunità

La migliore tutela nasce da una cultura della convivenza.
Organizzare assemblee tematiche, fissare regole chiare, educare alla comunicazione e al rispetto reciproco sono strumenti di prevenzione.
Un condominio informato, che parla e collabora, è il miglior antidoto contro la violenza silenziosa.

Le molestie in condominio non sono solo un problema di ordine pubblico, ma una questione di civiltà abitativa.
Chi subisce non deve restare in silenzio, e chi amministra ha il dovere di agire.

Hai mai vissuto o gestito situazioni di tensione o molestie tra vicini?
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