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MAXI BUCO IN CONDOMINIO:
bonifici a parenti e amici, il sequestro all’amministratore

amministratore infedele

Oltre 147.000 euro spariti dai conti correnti dello stabile, bonifici disposti verso conti personali e familiari mascherati con la causale di “anticipo compenso”, e un’assemblea lasciata all’oscuro da parte dell’amministratore persino di un decreto ingiuntivo notificato dall’impresa appaltatrice. È la cronaca di un terremoto gestionale approdato nelle aule di giustizia e culminato nell’ordinanza emessa dal Tribunale Ordinario di Firenze (Terza Sezione Civile, Giudice Federica Samà, R.G. n. 9414/2026 del 4 settembre 2026). Il Giudice ha disposto il sequestro conservativo su tutti i beni mobili, immobili e crediti della persona fisica a capo della società di gestione fino a concorrenza di ben 147.080,00 euro.

La vicenda: il fondo per i lavori straordinari azzerato

La vicenda prende forma in un condominio toscano (amministrato per anni da una società a responsabilità limitata di cui il resistente è socio all’80% e legale rappresentante).

Nel dicembre 2023 l’assemblea approva imponenti opere di manutenzione straordinaria per oltre 311.000 euro, attivando un conto corrente vincolato e dedicato per la raccolta delle rate destinate all’impresa appaltatrice.

Ad aprile 2026 si consuma il colpo di scena:

  • Durante un incontro informale con i proprietari, l’amministratore confessa che la provvista sul conto speciale è esaurita e l’ultima fattura dell’impresa (circa 114.640 euro) non è stata saldata.

  • Dagli estratti conto bancari emerge la voragine: 139.627,60 euro prelevati dal conto dei lavori straordinari con bonifici a favore di sé stesso, familiari e terzi;

  • Dal conto corrente della gestione ordinaria emergono ulteriori bonifici anomali verso conti personali e parenti per 49.982,40 euro.

  • All’insaputa dei proprietari, l’impresa edile aveva già ottenuto e notificato un decreto ingiuntivo per le somme non corrisposte, costringendo lo stabile a siglare un gravoso accordo a saldo e stralcio.

A fronte del disastro, l’amministratore sigla un piano di rientro in tre rate, ma ne versa soltanto una prima tranche di circa 42.530 euro per poi interrompere i pagamenti. Il condominio, assistito dal proprio legale, ricorre d’urgenza chiedendo il sequestro preventivo dei beni.

L’analisi del provvedimento del Tribunale di Firenze

La difesa del resistente ha provato a fare scudo sulla natura del rapporto societario, eccependo il difetto di legittimazione passiva: l’incarico gestorio era stato formalmente affidato alla società e non alla persona fisica del rappresentante.

Il Tribunale di Firenze ha respinto integralmente le eccezioni e accolto il ricorso, fornendo importanti chiarimenti giuridici:

Dalla responsabilità contrattuale all’illecito extracontrattuale (art. 2043 c.c.)

Il Giudice ha precisato che il condominio non ha azionato una semplice violazione contrattuale del mandato societario, bensì un fatto illecito doloso (di rilievo anche penale) commesso direttamente dall’autore materiale delle condotte distrattive. L’appropriazione materiale delle somme dai conti correnti fa sorgere un’autonoma responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. in capo alla persona fisica che ha operato le distrazioni.

La sussistenza del Fumus Boni Iuris

Il diritto di credito del condominio è apparso solido e fondato:

  • I movimenti in uscita dai conti bancari verso conti privati sono risultati documentati e non specificamente giustificati da esigenze o debiti del condominio.

  • La parziale ammissione del debito e la corresponsione della prima rata del piano di rientro hanno confermato la fondatezza dell’ammanco imputato.

Il Periculum in Mora e il valore della registrazione audio

Per autorizzare il sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., la legge richiede il fondato timore di perdere la garanzia patrimoniale. Il Tribunale ha ravvisato il pericolo su due fronti:

  • Condotta soggettiva: il disvalore delle manovre contabili e il mancato rispetto del piano di rientro testimoniano una concreta carenza di liquidità e il pericolo di ulteriori manovre elusive.

  • Elemento oggettivo e prova audio: nel corso della riunione informale, il gestore aveva ammesso di essere in trattative per vendere lo studio professionale di sua proprietà. L’ascolto della registrazione dell’incontro ha costituito valida fonte di prova ex art. 2712 c.c. (non essendo stata disconosciuta la veridicità dell’accaduto), certificando l’imminente dismissione dell’unico cespite immobiliare aggredibile.

La decisione: blocco totale fino a 147mila euro

Accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la dott.ssa Federica Samà ha sciolto la riserva e disposto il sequestro conservativo su tutti i beni mobili, immobili e conti/crediti fino all’importo di 147.080,00 euro, blindando il patrimonio dell’amministratore prima che lo studio o altre disponibilità venissero disperse.

Una pronuncia che suona come monito: chi manovra i conti condominiali come un bancomat personale non può nascondersi dietro lo schermo della società a responsabilità limitata.

Redazione

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